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COVID19 - Decreto del 9 marzo 2020

Pubblicato il 9 marzo nuovo decreto per il contrasto e il contenimento del virus che estende le misure attuate nella zona rossa all'intero territorio nazionale

Tutta l’Italia diventa zona protetta. Con l’ultimo dpcm sottoscritto la sera del 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale con il Dpcm 8 marzo. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile. 

Muoversi solo se necessario

Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet. Una falsa dichiarazione è un reato. 

Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato. 

Divieto di assembramento 

Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ristoranti e bar chiusi alle 18

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)

Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La  chiusura non é disposta  per  farmacie,  parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone) 

Sospesi eventi e competizioni sportive 

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. 

Allenamenti per gli atleti a porte chiuse 

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali. 

Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali, centri ricreativi.

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pubblicato il 2020/03/10 09:00:00 GMT+1 ultima modifica 2020-04-05T10:41:47+01:00

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